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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.52 del 19 maggio 2022 ovvero la conversione in legge, con modifiche, del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

L’articolo 9-bis del nuovo decreto riconosce definitivamente l’equiparazione Aula-Videoconferenza (FAD sincrona) nell’ambito della formazione salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche.

L’articolo in questione infatti sancisce che:  “la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”

Ricordiamo comunque la differenza tra Videoconferenza (FAD sincrona) in cui docente e partecipanti sono collegati “in diretta” dalla modalità E-Learning (FAD asincrona) in cui non vi è la presenza contemporanea di docenti e discenti.

LEGGI: Gazzetta ufficiale del 19 maggio 2022